Titolo I – Costituzione, durata, finalità.
Articolo 1
(Denominazione)
- È costituita un’Associazione di promozione sociale denominata “Animenta APS” ai sensi dell’articolo 35 e seguenti del d. Lgs 3 Luglio n. 117 (di seguito l’Associazione).
- L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
Articolo 2
(Sede)
- L’Associazione ha sede nel comune di Guidonia Montecelio e potrà istituire, su delibera dell’Organo Amministrativo, uffici e sedi operative altrove.
- Eventuali modifiche della sede legale nell’ambito del medesimo Comune potranno essere effettuate con semplice delibera dell’Organo Amministrativo e relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione ai pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.
Articolo 3
(Durata)
- La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4
(Finalità)
- L’associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro famigliari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
Titolo II – attività dell’Associazione.
Articolo 5
(Le attività dell’Associazione)
- L’Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dal presente Statuto:
- attività di interesse generale, meglio descritte al successivo Art. 6;
- attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, meglio descritte al successivo Art. 7;
- attività di raccolta fondi, meglio descritte al successivo Art. 8.
Articolo 6
(Attività di interesse generale)
- Per il raggiungimento delle predette finalità, l’Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all’Art. 5, comma 1 del D. Lgs 3 Luglio n. 117:
- Organizzazione e gestioni di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Organizzazione e gestione di attività di informazione, sensibilizzazione, ricerca e sviluppo nell’ambito dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) con particolare attenzione nel promuovere attività a supporto dei giovani.
- L’Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:
- Creazione e condivisione di materiale informativo e di sensibilizzazione;
- Progetti formativi e attività di sensibilizzazione dedicate ai giovani e con finalità giovanili;
- Incontri ed eventi con esperti del settore;
- Progetti teatrali di self empowerment;
- Momenti di ascolto e condivisione su temi legati ai DCA;
- Ogni altra attività correlata, collegata o in generale relativa o funzionale a quelle in precedenza elencate.
Articolo 7
(Altre attività)
- L’associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’Organo Amministrativo è deputato all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà svolgere e delle relative modalità operative.
Articolo 8
(Attività di raccolta fondi)
- L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
Articolo 9
(Volontari)
- I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore delle comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- L’Associazione iscrive in un apposito registro i volontari (Associati e non), che svolgono la loro attività in modo non occasionale. In conformità a quanto previsto all’art. 17, comma 6, D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117, non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi con gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
- L’Associazione provvederà ad assicurare tutti i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall’art. 18 del d. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117.
- L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate, previa autorizzazione da parte del Tesoriere, ove quest’ultimo lo ritenga necessario e di intesa con l’Organo Amministrativo, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo Amministrativo.
- Resta inteso a parziale deroga di quanto previsto al paragrafo 9.4 che le spese per trasporto e/o vitto e/o alloggio saranno rimborsabili solo laddove l’Associazione non se ne sia fatta carico direttamente con il proprio Patrimonio e comunque entro l’importo stabilito dall’Organo Amministrativo in fase organizzativa.
- Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- L’Associazione può altresì avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all’articolo 36 del Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117.
Titolo III – funzionamento.
Articolo 10
(Esercizio Sociale, Bilancio d’Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale)
- Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- Alla fine di ogni esercizio l’Organo Amministrativo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione, ovvero del rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all’assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio per la definitiva approvazione.
- Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell’esercizio sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.
- L’Organo Amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
- Laddove ciò sia ritenuto opportuno dall’Organo Amministrativo o ne ricorrano i presupposti di legge, l’Organo Amministrativo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’assemblea per la definitiva approvazione negli stessi termini sopra previsti per il bilancio di esercizio.
Articolo 11
(Informativa sociale)
- Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere pubblicizzati, nei casi previsti dalla legge, per il tramite del sito internet o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili (“Sito Sociale”) da chiunque ne abbia interesse.
- Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito sociale raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.
Articolo 12
(Patrimonio)
- Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- Dai beni mobili e immobili di proprietà;
- Dalle eccedenze di ciascun esercizio sociale;
- Da donazioni, erogazioni, lasciti o altra contribuzione di natura non corrispettiva;
- Dagli altri proventi delle risorse economiche di cui al successivo Art. 13;
- Da quote di partecipazioni in altri enti;
- Da obbligazioni e altri titoli;
- Da accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
- Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.
- Il Patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.
- L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio, fermo quanto previsto dall’Art. 38, secondo capoverso del Codice Civile.
- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all’Art. 33 del presente Statuto.
Articolo 13
(Risorse economiche)
- L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
- Le quote associative;
- I contributi pubblici e privati;
- Le donazioni e i lasciti testamentari;
- Le rendite patrimoniali;
- I proventi di attività di raccolta fonti e di attività diverse da quelle di interesse generale.
Articolo 14
(Destinazione degli avanzi di gestione)
- All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
Articolo 15
(Durata del periodo di contribuzione)
- I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L’associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.
Articolo 16
(Diritti degli associati al patrimonio sociale)
- L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli prescritti.
- I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
- Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
Articolo 17
(Libri sociali)
L’associazione terrà i seguenti libri sociali:
- libro dei soci;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri (se istituito).
Articolo 18
(Revisore legale dei conti)
- Nei casi previsti dalla normativa vigente, l’Assemblea degli Associati deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro.
- Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l’Organo di controllo di cui all’Art. 27 (controllare dopo) del presente Statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Titolo IV – Gli Associati
Articolo 19
(Adesione all’Associazione)
- In ragione delle finalità e attività possono aderire all’Associazione diventando soci tutte le persone fisiche che:
- Alla data di presentazione della richiesta di adesione, abbiano maturato sufficiente e comprovata esperienza lavorativa o associativa in ambiti che comportino lo sviluppo delle competenze necessarie alla partecipazione attiva ad uno o più Gruppi di Lavoro;
- Condividano i principi e le finalità dell’Associazione;
- Accettino irrevocabilmente e incondizionatamente le regole del presente Statuto e dei Regolamenti;
- Accettino di partecipare attivamente alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, mettendo altresì a disposizione il proprio network, contribuendo a realizzare gli scopi che la stessa si prefigge, nel rispetto del presente Statuto e dei Regolamenti.
- Nei più ampi termini consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente, possono altresì aderire all’Associazione, diventandone associati, altri enti senza scopo di lucro aventi finalità o svolgenti attività analoghe o complementari a quelle dell’Associazione e che condividano i principi e le finalità dell’Associazione, che accettino irrevocabilmente e incondizionatamente le regole del presente Statuto e dei Regolamenti (per quanto applicabili) e che accettino di partecipare alle attività dell’Associazione mettendo a disposizione l’opera, le competenze o le conoscenze dei loro associati, ovvero il proprio network, per realizzare gli scopi che l’Associazione si prefigge.
- I soggetti che intendono far parte dell’Associazione devono presentare domanda scritta all’Organo Amministrativo, dando evidenza di avere tutti i requisiti previsti al presente Art. 19.1.
- Per quanto riguarda l’adesione di altri enti senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal legale rappresentante di tali enti, con le modalità previste dal regolamento specifico.
- L’Organo Amministrativo delibera sulla domanda senza discriminazioni di alcuna natura, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, verificando la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Art. 19.1. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo Amministrativo, nel libro degli Associati.
- Altre previsioni in materia di adesione
- In merito alla questione delle finestre temporali in cui presentare domanda, si prevede dall’1° ottobre al 30 novembre di ogni anno. L’organo amministrativo potrà valutare, a propria insindacabile descrizione, di accettare domande di adesione pervenute anche al di fuori della predetta finestra temporale ovvero prevedere campagne di adesione straordinaria.
- Alle domande di adesione di deve dare risposta entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta, e comunque per quanto possibile prima dell’inizio delle attività dell’Anno Sociale.
- In caso di rigetto della domanda, l’Organo Amministrativo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. L’interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza di ammissione si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
- Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
- L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.
- La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L’esclusione è deliberata dall’Organo Amministrativo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell’Associazione.
- Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
- In merito al tesseramento, è previsto il tesseramento digitale per chiunque intenda prendervi parte e la quota associativa relativa viene individuata e stabilita ogni anno dall’Organo Amministrativo.
Articolo 20
(Diritti degli Associati)
- Ogni associato, purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, l’elezione degli organi amministrativi dell’Associazione stessa, nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione.
- Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa visione all’Organo Amministrativo, il quale provvederà entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza della persona indicata dall’Organo Amministrativo.
Articolo 21
(Doveri degli Associati)
- Gli associati hanno il dovere di:
- Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- Rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- Versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall’Organo Amministrativo.
- Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili e non sono collegate alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Articolo 22
(Qualifiche dei soci)
- Ai fini organizzativi e per permettere la piena fruizione delle attività sociali favorendo al contempo il raggiungimento delle finalità associative, per tutti gli Associati/Soci Ordinari si prevede la possibilità di ottenere le diverse qualifiche indicate nel presente articolo (“Qualifiche dei Soci”), previa richiesta per iscritto all’Organo Amministrativo, che accerterà il possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, salvo che l’attribuzione di una determinata qualifica non sia prevista come automatica dal presente Statuto.
- Le qualifiche sono le seguenti e sono cumulabili:
Sono i soci ordinari come rappresentati nell’Atto Costitutivo dell’Associazione.
- Soci ordinari
Sono coloro i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione dal parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell’Associazione.
- Soci enti:
Sono persone giuridiche pubbliche o private, senza scopo di lucro. I soci enti, mediante comunicazione scritta congiunta al Segretario, hanno diritto di designare un osservatore che partecipi all’Organo Amministrativo quando si discutano temi afferenti alla qualifica di socio ente. In ogni caso, l’auditore non avrà diritto di partecipare alla sessione di votazione e non avrà diritto di parola se non espressamente sollecitato all’Organo Amministrativo stesso. L’auditore ha il dovere di riportare quanto discusso agli altri soci enti.
Sono coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, alle iniziative ed ai servizi offerti dall’Associazione, dietro eventuale versamento di contributi dedicati a specifiche iniziative. Tale categoria di Associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto Associativo non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, né tantomeno di esser convocati nelle assemblee sociali.
Sono i soci fondatori. Inoltre, sono i soci ordinari con almeno 24 mesi di permanenza attiva continuativa nell’Associazione, come accertata dall’Organo Amministrativo secondo specifico regolamento emanato da quest’ultimo sulla base di linee guida definite dall’Assemblea degli Associati. La richiesta deve contenere gli elementi volti a dimostrare la propria partecipazione attiva e deve essere effettuata per iscritto all’Organo Amministrativo, anche al di fuori delle finestre temporali di cui al precedente Art. 19.2.1. L’Organo Amministrativo decide sulla richiesta di attribuzione della qualifica di socio onorario, che non sarà irragionevolmente negata.
L’organo amministrativo – in via eccezionale – può nominare Soci Onorai coloro che, anche con minore anzianità di associazionismo, si sono distinti per contributi straordinari e/o per aver portato grande lustro e prestigio all’Associazione ovvero ad iniziative della stessa.
Articolo 23
(Sospensione dei diritti e perdita della qualità di Socio/Associato ordinario)
- Il mancato versamento della quota associativa prevista per ciascun anno sociale, decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’intimazione in mora da parte del Segretario per conto dell’Associazione, nonché la notifica di provvedimento di sospensione da parte del Collegio dei Probiviri secondo quanto previsto dal relativo Regolamento, comportano la sospensione di tutti i diritti connessi alla qualità di socio onorario e l’iscrizione nel libro delle qualifiche come socio sospeso.
- Gli associati perdono la qualità di socio ordinario:
- Per recesso;
- Per decesso o scioglimento dell’ente persona giuridica in qualsiasi forma tecnica;
- Per scioglimento volontario dell’Associazione;
- Per manifesta inattività determinata discrezionalmente dall’Organo Amministrativo.
- L’Associato può sempre recedere dall’Associazione anticipatamente alla scadenza dell’anno sociale.
- Le competenze in merito al procedimento disciplinare per la revoca della Tessera, salvo il caso di mancato pagamento della quota associativa o l’espulsione degli Associati è l’Organo dei Probiviri di cui All’Art. 32 del presente Statuto. Il procedimento disciplinare è regolato da apposito Regolamento, adattato in conformità al successivo Art. 32 e, in ogni caso, deve garantire il contraddittorio ed il diritto di difesa.
- Nei casi di sospensione o perdita della qualità di socio ordinario previsti al presente articolo, così come il recesso a norma del precedente Art. 23.3, i soci ordinari e i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.
Titolo V – Organi dell’Associazione
Articolo 24
(Organi Sociali)
- Gli organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea degli Associati;
- l’Organo Amministrativo (Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l’Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge;
- il Collegio dei Probiviri, se nominato.
Articolo 25
(Elezione delle cariche sociali)
- L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell’elettorato attivo e passivo.
- Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche associative devono presentare la propria candidatura almeno 7 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell’assemblea, dandone comunicazione scritta al presidente dell’Associazione.
- Per potersi candidare occorre essere in regola con il pagamento delle quote associative.
- Il venir meno, nel corso del mandato, del requisito di cui sopra, comporta l’immediata decadenza dalla carica.
Articolo 26
(L’Assemblea degli Associati)
- L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano, la quale determina gli orientamenti generali dell’Associazione e le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.
- Composizione e convocazione dell’Assemblea
- Hanno diritto di partecipare all’Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote associative, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di tre associati.
- La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (anche via email), contenente il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita a tutti gli associati almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la convocazione.
- Riunioni e competenze dell’Assemblea Sociale
- L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che:
- Sia consentito al presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno
- L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dall’Organo Amministrativo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
- Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l’articolo 2373 c.c. in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega.
- All’Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:
- Nomina e revoca dei componenti degli organi associativi;
- Nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approvazione del bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, del bilancio sociale;
- Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Approvazione dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:
- Delibera sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell’Associazione e devoluzione del suo patrimonio;
- Delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
- Quorum costitutivi e deliberativi
- Salvo ove diversamente previsto, l’assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione.
- Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Articolo 27
(L’Organo Amministrativo)
- L’Organo Amministrativo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.
- La rappresentanza dell’Associazione spetta al Presidente.
- La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli Associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Il primo organo amministrativo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli associati.
- Composizione dell’Organo Amministrativo
- L’Associazione sarà amministrata da un organo amministrativo composto da un minimo di 3 e un massimo di 11 membri nominati dall’assemblea ordinaria.
- Non può essere membro dell’Organo Amministrativo, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi ex art. 2382 c.c.
- La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.
- Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’assemblea degli associati.
- L’Organo Amministrativo dura in carica 3 anni. Al termine del mandato i membri dell’Organo Amministrativo possono essere rieletti.
- Nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un amministratore, l’Organo Amministrativo convoca entro 30 giorni l’assemblea per la sua sostituzione.
- Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del presidente dell’Organo Amministrativo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
- L’Organo Amministrativo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di trenta giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo organo amministrativo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dall’organo amministrativo decaduto.
- Competenze dell’Organo di Amministrazione
- Rientra nella sfera di competenza dell’Organo Amministrativo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- Eseguire le deliberazioni dell’assemblea;
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’assemblea;
- Redigere e approvare il regolamento interno dell’Associazione;
- Determinare la quota associativa annuale;
- Predisporre il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- Predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- Deliberare l’ammissione degli associati;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
- Trasferire, se necessario, la sede legale dell’associazione nel Comune in cui è situata.
- Riunioni e quorum dell’Organo Amministrativo
- L’Organo Amministrativo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 1 volta all’anno. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l’ordine del giorno, inviati 3 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
- L’adunanza dell’Organo ammnistrativo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.
- In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.
- Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.
- L’Organo Amministrativo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- Le deliberazioni dell’Organo Amministrativo sono assunte a maggioranza dei presenti.
- L’Organo Amministrativo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio-video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che:
- Il presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Articolo 28
(Presidente e Vicepresidente)
- Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
- Il Presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
- Il Presidente dura in carica quanto l’organo amministrativo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea per gravi motivi, con la maggioranza dei presenti.
- Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo Amministrativo, il Presidente convoca l’assemblea per la nomina del nuovo presidente.
- Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo Amministrativo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all’attività compiuta.
- Il Presidente sovrintende in particola l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea degli associati e del consiglio direttivo.
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 29
(Organo di Controllo)
- Laddove ciò sia previsto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, c.c. Può essere altresì nominato un Organo di Controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, c.c. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’art. 2399 c.c.
- L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento.
- Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D. lgs 3 Luglio 2017 n. 117.
- Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 comma 1 D. Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, esso può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso, l’assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
- Qualora i membri dell’Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
- L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- L’incarico di membro dell’organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Articolo 30
(Segretario)
- Il Segretario è eletto dall’Assemblea degli Associati e, a maggior chiarimento, resta in carica quanto l’Organo Amministrativo.
- Il Segretario ha il compito di:
- Coordinare i lavori dell’Organo Amministrativo;
- Redigere ed assicurare la regolare verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea degli Associati e dell’Organo Amministrativo;
- Conservare i registri dei verbali;
- Curare e aggiornare i libri sociali, secondo quanto previsto dal precedente Art. 17.
- Al segretario è inoltre demandata la cura dei rapporti con ditte e professionisti esterni ai fini del rispetto degli adempimenti di natura fiscale, assicurativa, previdenziale, amministrativa gravanti sull’Associazione.
- Il Segretario, eventualmente coadiuvato dal Presidente, è incaricato inoltre della gestione dell’email dell’Associazione. La password dell’email è a conoscenza del solo Segretario, del Presidente e del Vice-Presidente. Almeno ogni qual volta venga nominato un nuovo Segretario, ovvero al rinnovo del precedente, ovvero ogni qual volta venga rimosso il Presidente e/o il Vice-Presidente come previsto dal precedente Art. 28, la password dell’email deve essere modificata dal Segretario senza indugio e comunicata al Presidente ed al Vice-Presidente in carica in modalità che permettano di preservare la sua segretezza.
La password dei profili social (Instagram, Facebook, TikTok, Linkedin, etc.) è a conoscenza del solo Presidente e del Vice-Presidente. Almeno ogni qual volta venga nominato un nuovo Vice-Presidente, ovvero al rinnovo del precedente, ovvero ogni qual volta venga rimosso il Presidente e/o il Vice-Presidente come previsto dal precedente Art. 28, la password dei profili social deve essere modificata dal Presidente e del Vice-Presidente senza indugio e comunicata al Presidente ed al Vice-Presidente in carica in modalità che permettano di preservare la sua segretezza. - Nell’espletamento delle sue funzioni il Presidente, il Vice-Presidente ed il segretario possono avvalersi di collaboratori, anche estranei all’associazione.
Articolo 31
(Tesoriere)
- Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea degli Associati e, a maggiore chiarimento, resta in carica quanto l’Organo Amministrativo.
- Il Tesoriere è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione finanziaria, patrimoniale ed amministrativa dell’Associazione. In particolare, il Tesoriere ha la funzione di:
- Gestire la raccolta fondi di cui all’Art. 8 del presente Statuto;
- Gestire il patrimonio di cui all’Art. 12 del presente Statuto;
- Gestire e incassare le risorse economiche di cui all’Art. 13 del presente Statuto;
- Provvedere all’appropriazione ed al pagamento delle spese di ordinaria amministrazione coerenti con il budget quadro stimato dall’Organo Amministrativo e del programma approvato dall’Assemblea degli Associati e con le finalità dell’Associazione di cui all’Art. 5 del presente Statuto;
- Documentare ed aggiornare regolarmente le movimentazioni in entrata ed uscita nel libro cassa;
- Verificare l’esatto adempimento degli associati al versamento della quota associativa annuale.
- Il Tesoriere, coadiuvato dagli altri membri dell’Organo Amministrativo, cura e raccoglie la documentazione necessaria per la predisposizione del bilancio e, per l’approvazione dell’Assemblea dei Soci, i documenti di cui al precedente Art. 10.
Articolo 32
(Collegio dei probiviri)
- L’Assemblea può nominare il Collegio dei Probiviri composto da tre membri, 2/3 dei quali devono essere iscritti all’Ordine professionale dei Dottori Commercialisti, dei Notai o degli Avvocati.
- Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti per un solo altro mandato consecutivo.
- Il Collegio dei Probiviri è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
- Il Collegio dei Probiviri decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l’Associazione o tra i suoi organi. Avverso il giudizio del collegio è possibile ricorrere al giudice ordinario.
- L’incarico di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Titolo VI – Disposizioni varie e finali
Articolo 33
(Scioglimento e liquidazione dell’Associazione)
- L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore preferibilmente scelto tra i propri associati. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
- In caso di scioglimento, cessione o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
Articolo 34
(Norma di rinvio)
- Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 Giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 e s.m.i) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.